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D. 15/07/2003 n. 13

art. 17, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000], non pone alcun limite temporale alla rilevanza delle dichiarazioni rese, per l'evidente necessaria maggior gravità della falsità delle dichiarazioni quando si collegano ad un procedimento per il rilascio di un certificato con validità nel tempo. È utile precisare le conseguenze sulle procedure di gara in corso o da avviare o sulle fasi successive all'aggiudicazione del dato relativo ad una falsa dichiarazione resa in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto. Nel momento in cui ricorre la fattispecie di cui alla lettera h) del citato

art. 75 e la sua conoscenza da parte di altre stazioni appaltanti, le pro- una concessione di lavori pubblici

b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte

c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione

d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto

e) dopo la stipula del contratto

f) dopo la consegna dei lavori. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto - fasi a), b) e c) - non vi sono effetti sulla regolarità della procedura di gara una volta esclusa l'impresa non in possesso dei requisiti richiesti. Solo nel caso in cui la sua offerta abbia già contribuito alla formazione della graduatoria provvisoria, occorrerà determinare la nuova soglia di anomalia. Dopo l'aggiudicazione della gara, ma prima della stipula del contratto - fase d) - va distinto se aggiudicataria è la stessa impresa nei cui confronti sussista la causa preclusiva di cui alla lettera h) del citato art. 75 o altro concorrente non aggiudicatario. Nel primo caso la stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. Nel secondo caso occorre effettuare una prova di resistenza ed eventualmente procedere alla nuova aggiudicazione. Identica soluzione va seguita se vi è stata consegna anticipata dei lavori. Dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso - fasi e) ed f) - può ugualmente distinguersi a seconda che la causa preclusiva di cui alla let-tera h) del citato art. 75 riguardi l'impresa aggiudicataria oppure altra impresa, ma va sempre valutato concretamente, quindi, caso per caso, l'eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o l'interesse all'annullamento dell'aggiudicazione congiuntamente all'esigenza di un ripristino della legalità violata. III Va considerato, infine, che, in base al disposto del comma 2 dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i concorrenti devono dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi, l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrare, mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, che non ricorrono le condizioni prescritte dal medesimo comma 1, lettere b) e c). Tale disposizione, tuttavia, è da ritenersi implicitamente abrogata a seguito della riforma di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in tema di disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il cui

art. 15, comma 1, lettera b), ha introdotto, nel corpo del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 77-bis, in base al quale le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78. Ne consegue che, a seguito dell'indicata novella, la presentazione di dichiarazione sostitutiva è ormai consentita anche con riferimento alla cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere b) e c). Saranno, pertanto, le stazioni appaltanti a dover effettuare, ai sensi del disposto di cui all'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni; controlli che, se relativi a dichiarazioni sostitutive di certificazione, andranno effettuati con le modalità di cui all'art. 43 dello stesso indicato Decreto del Presidente della Repubblica, e cioè consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, oppure chiedendo alla stessa, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, conferma scritta della rispondenza tra quanto autodicharato alle risultanze dei registri da essa custoditi. Da tener presente al riguardo che, ai sensi dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le stazioni appaltanti non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, di cui al successivo art. 46, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare dovendo acquisirli d'ufficio previa indicazione all'interessato dell'amministrazione competente e degli elementi necessari al relativo reperimento. Il sopravvenire del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ha portato all'emanazione della Circolare del 17 giugno 2003 del Ministero della giustizia, che ha riconosciuto che «il protrarsi della situazione (mancata attuazione del sistema di interconnessione centralizzato) intralcerebbe in maniera non indifferente l'espletamento di rilevanti attività della pubblica amministrazione dando luogo ad una rilevante disfunzione dell'apparato amministrativo». Per cui «al fine R

oma, 15 luglio 2003 Il presidente: Garri

 

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